A.N.P.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA
Ente Morale D.L. 5 aprile 1945, n. 224 STATUTO Testo approvato con D.L. 5 aprile 1945, n. 224 pubblicato sulla G.U. n. 61 del 22 maggio 1945 Modificato con D.P.R. n. 199 del 26 febbraio 1970
pubblicato sulla G.U. n. 111 del 5 maggio 1970 Modificato con D.P.R. n. 773 del 15 settembre 1980 pubblicato sulla G.U. n. 319 del 20 novembre 1980 Modificato dall’Ufficio Territoriale del Governo
della Prefettura di Roma e iscritto nel Registro delle Persone giuridiche in data 15 maggio 2006 ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361
Modificato dall’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Roma e
iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche in data 20 giugno 2013 ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361; ratificato dal Congresso nazionale
ANPI in data 14 maggio 2016, con annotazione nel Registro delle Persone Giuridiche in data 28 luglio 2016
Modificato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) in data 26 marzo 2021 e ratificato dal Congresso nazionale ANPI in data 25 marzo 2022 (Reg. Agenzia Entrate - Uff. di Rimini n. 3118 del 29/03/2022)
TITOLO I
COSTITUZIONE E FINALITÀ
Articolo 1
È costituita l’Associazione nazionale fra i partigiani italiani con la denominazione «ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA», in forma abbreviata “A.N.P.I.”.
Articolo 2 L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha la finalità e lo scopo di:
a) riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato con azione personale diretta, alla guerra partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione d’Italia, e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro paese la libertà e a favorire un regime di democrazia, al fine di impedire il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;
b) valorizzare in campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria;
c) far valere e difendere il diritto acquisito dei partigiani di partecipare allo sviluppo morale e materiale del Paese;
d) tutelare l’onore e il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di speculazione;
e) mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani italiani e partigiani di altri paesi;
f) adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali e morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo;
g) promuovere studi intesi a mettere in rilievo l’importanza della guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla servitù tedesca e delle riconquiste della libertà;
h) promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e qualificazione professionale, che si propongano fini di progresso democratico della società;
i) battersi affinché i princìpi informatori della Guerra di Liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni;
l) concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli;
m) dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono, singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà e di democrazia che sono stati fondamento della guerra partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta espressione.
Le predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite, senza scopo di lucro, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di seguito indicate, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i.
In particolare l’Associazione esercita attività aventi ad oggetto:
- Educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione dei valori e delle finalità proprie della Associazione;
- Promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
In via secondaria e strumentale l’Associazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i.
TITOLO II
SEDE, COMITATI PROVINCIALI, SEZIONI
Articolo 3 L’Associazione ha sede nazionale in Roma.
Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano almeno cento iscritti nella provincia, si costituiranno Comitati provinciali.
In ogni Comune, d’intesa col Comitato provinciale, può essere costituita anche più di una Sezione purché ciascuna sezione non abbia meno di venti iscritti.
TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 4 Il Congresso nazionale
Il Congresso nazionale è composto dai delegati dei Congressi provinciali.
Il Congresso nazionale è convocato dal Comitato nazionale almeno una volta ogni 5 anni con un preavviso non inferiore a mesi tre. È inoltre convocato dal Comitato nazionale quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da non meno di un quinto dei Comitati provinciali esistenti che rappresentino almeno un terzo di tutti gli iscritti all’Associazione.
Il Congresso nazionale è legalmente costituito in prima convocazione quando i delegati rappresentino almeno il 50% dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 6 ore dopo la prima convocazione, il Congresso è valido qualunque sia il numero dei soci rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti rappresentati. Il Congresso nazionale elegge di volta in volta il suo Presidente o la Presidenza. Il Congresso nazionale delibera sulle direttive e sulle questioni di carattere generale, elegge i componenti del Comitato nazionale e degli altri organi nazionali dell’Associazione. Il Congresso nazionale esamina la relazione morale e finanziaria predisposta dal Comitato nazionale.
Articolo 5 Il Congresso nazionale elegge tra i soci:
a) una Presidenza Onoraria e/o un Presidente Emerito
b) un Consiglio nazionale
fissando per entrambi il numero dei componenti i quali saranno consultati dal Comitato nazionale in merito alle più importanti questioni d’interesse generale e associativo.
La convocazione della Presidenza Onoraria e del Consiglio nazionale sarà fatta dal Presidente della Associazione con un preavviso non inferiore a cinque giorni e almeno una volta l’anno.
Articolo 6 Il Comitato nazionale
Il Comitato nazionale è eletto dal Congresso nazionale ed è composto di 27 membri. Esso elegge tra i suoi membri un Presidente nazionale, i vicepresidenti nazionali, la Segreteria nazionale e un responsabile amministrativo.
I membri del Comitato nazionale durano in carica da un Congresso all’altro. Il Comitato nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il Presidente nazionale, oppure sette membri o i revisori dei conti ne ravvisino la opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni. Il Comitato nazionale attua la linea associativa deliberata dal Congresso e provvede:
a) a realizzare gli scopi sociali impartendo le direttive ai Comitati provinciali;
b) a controllare le attività dei Comitati provinciali;
c) a redigere ed approvare annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio dell’Associazione;
d) a ratificare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi dei Comitati provinciali ed eventualmente a predisporre visite ai Comitati provinciali allo scopo di verificare che l’amministrazione sia tenuta nella piena osservanza delle norme e per i fini statutari;
e) a risolvere eventuali vertenze in seno alla Associazione;
f) ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione.
Il Comitato Nazionale può procedere alla cooptazione di nuovi membri, scelti tra i soci dell’ANPI, in caso di decesso o impedimento assoluto di alcuno dei propri componenti ovvero quando ciò si renda necessario per la funzionalità dell’Associazione. La relativa deliberazione è adottata con la maggioranza dei componenti del Comitato Nazionale.
Articolo 7 Il Presidente nazionale
Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione, a tutti gli effetti, e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato nazionale. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vice presidenti, all’uopo designato dal Comitato.
Articolo 8 Organo di controllo - Revisore legale
L’Organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Congresso nazionale all’atto della nomina, da un Controllore Unico. È nominato anche un Controllore Supplente.
L’Organo di controllo dura in carica da un Congresso all’altro.
Il Controllore Unico ed il Supplente sono scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Al superamento dei limiti di cui all’articolo 31 comma 1 D.Lgs n. 117/2017 all’Organo di controllo compete la funzione di revisione legale dei conti ed i membri devono essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile.
All’Organo di controllo spettano le funzioni di vigilanza sull’operato degli organi amministrativi e sulla gestione della Associazione con riguardo in primo luogo al rispetto della legge e dello statuto.
All’Organo di controllo spettano inoltre le funzioni di vigilanza sulla regolare tenuta della contabilità, sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, sulla corretta rappresentazione del bilancio della Associazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo corretto funzionamento. L’Organo di controllo esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs n. 117/2017.
L’Organo di controllo, esegue almeno trimestralmente una attività di verifica e ne redige apposito verbale.
Articolo 9 Comitati regionali
In ogni Regione può essere costituito – d’intesa con il Comitato nazionale – un Comitato regionale composto da uno o più rappresentanti designati in egual numero da ciascun Comitato provinciale con il compito di stimolare e coordinare l’azione dei Comitati provinciali e di rappresentare l’Associazione nei rapporti con le istituzioni regionali. Il Comitato regionale, salvo diversa determinazione da approvarsi dal Comitato nazionale, ha sede nella città capoluogo della Regione ed usufruisce della sede e dei servizi del Comitato provinciale in cui ha sede. Il Comitato regionale può eleggere tra i suoi componenti un Presidente e uno o più vice presidenti.
Articolo 10 Il Congresso provinciale
In ciascuna provincia il Congresso provinciale è formato dai delegati delle Sezioni.
Il Congresso provinciale è convocato in via ordinaria in preparazione del Congresso nazionale nella località stabilita dal Comitato provinciale in via straordinaria su richiesta del Comitato nazionale o su richiesta scritta e motivata delle sezioni in un numero non inferiore a un quinto delle Sezioni stesse e che rappresentino almeno un terzo dei soci della circoscrizione del Comitato provinciale. La convocazione deve essere fatta con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
Per la validità delle deliberazioni del Congresso provinciale valgono le norme stabilite per le deliberazioni del Congresso nazionale.
Il Presidente del Congresso provinciale è eletto di volta in volta.
Articolo 11
Il Congresso provinciale nomina i componenti del Comitato provinciale ed il Collegio dei Revisori dei Conti, e delibera sulle questioni di carattere generale nell’ambito della provincia.
Articolo 12
Il Congresso provinciale può eleggere in analogia ai corrispondenti organi nazionali: a) una Presidenza Onoraria b) un Consiglio provinciale fissando per entrambi il numero dei componenti.
Articolo 13 Il Comitato provinciale
Il Comitato provinciale è composto da un numero di membri da stabilirsi di volta in volta dal Congresso provinciale in rapporto alle esigenze locali ed al numero degli iscritti.
Il Comitato provinciale sceglie tra i suoi membri un Presidente provinciale, i vice presidenti, la segreteria provinciale ed un responsabile amministrativo. Il Comitato provinciale dura in carica da un Congresso all’altro.
Il Comitato provinciale si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi o quando il Presidente oppure un terzo dei membri del Comitato o i Revisori dei Conti ne ravvisino l’opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso non inferiore a tre giorni. Competono ai Comitati provinciali tutte le attribuzioni del Comitato nazionale rispetto ai Comitati di Sezione della provincia, l’esecuzione delle direttive del Comitato nazionale e delle deliberazioni del Congresso provinciale.
Il Comitato provinciale esamina ed approva ogni anno il proprio bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo e può predisporre visite ai Comitati sezionali allo scopo di verificare che la regolare amministrazione sia tenuta nella piena osservanza delle norme e per fini statutari.
Si applica al Comitato provinciale la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 6.
Articolo 14 Il Presidente provinciale
Il Presidente provinciale cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato provinciale ed è sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice presidenti designato dal Comitato provinciale.
Articolo 15 Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato provinciale
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato provinciale è eletto dal Congresso provinciale ed è composto di tre revisori effettivi e di due supplenti scelti fra i soci.
Esso nomina nel suo seno un Presidente e si riunisce per esercitare il controllo della gestione contabile ed amministrativa del Comitato provinciale e redige apposite relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica da un Congresso provinciale all’altro.
Qualora in un Comitato provinciale siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati all’art. 30 comma 2 D.Lgs n.117/2017, troveranno applicazione le disposizioni dell’art. 8 del presente statuto.
Articolo 16 L’Assemblea di sezione
L’Assemblea di sezione è composta dai soci aventi diritto al voto nella Sezione. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria dal Comitato di Sezione e in via straordinaria su richiesta del Comitato nazionale o del Comitato provinciale o su domanda motivata di almeno un terzo dei soci. Se necessario l’Assemblea di sezione può provvedere al rinnovo delle cariche sociali.
La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a giorni cinque.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea di sezione valgono le norme stabilite per le deliberazioni del Congresso nazionale. Il Presidente o la Presidenza dell’Assemblea di sezione è eletta di volta in volta.
Articolo 17
L’Assemblea di sezione nomina i componenti del Comitato di sezione ed il Collegio dei Revisori dei Conti, esamina ed approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo predisposti annualmente dal Comitato e delibera sulle questioni di carattere generale nell’ambito del territorio di sua competenza in aderenza alle determinazioni del Congresso nazionale e del Congresso provinciale.
Articolo 18 Il Comitato di sezione
Il Comitato di sezione è eletto dall’Assemblea ed è composto di un numero di membri da stabilirsi di volta in volta dall’Assemblea stessa ed in rapporto alle esigenze locali ed al numero degli iscritti.
Il Comitato di sezione sceglie tra i suoi membri un Presidente, uno o più vice presidenti, la segreteria o un segretario e il responsabile amministrativo.
Il Comitato di sezione redige annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre alla Assemblea, provvede all’esecuzione delle direttive del Comitato nazionale e del Comitato provinciale. Il Comitato di sezione istruisce le domande di iscrizione a socio, secondo le norme stabilite dal presente statuto e le direttive impartite dal Comitato nazionale.
Articolo 19 Il Presidente del Comitato di sezione
Il Presidente del Comitato di sezione cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato ed è sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice presidenti designati dal Comitato di sezione.
Articolo 20 Revisori dei Conti della sezione
I Revisori dei Conti della Sezione in numero di tre membri effettivi ed uno supplente sono eletti dalla Assemblea e sono scelti tra i soci.
Essi si riuniscono per esercitare il controllo sulla gestione contabile e amministrativa della Sezione.
Articolo 21 Circoli
I Comitati provinciali o comunali possono, sotto la loro responsabilità, costituire a latere dei circoli intitolati a Caduti o a episodi della Resistenza cui possono iscriversi persone di provata fede antifascista che si propongano in accordo con gli organi direttivi di portare avanti, con azione non contrastante la linea unitaria e democratica dell’Associazione, gli ideali della Lotta di Liberazione.
TITOLO IV
I SOCI
Articolo 22
Sono soci d’onore, con tutti i diritti compreso il diritto al voto, i familiari dei Caduti nella Guerra di Liberazione e di coloro che come prigionieri politici o vittime di rappresaglie o come ostaggi o come perseguitati politici furono assassinati dai nazifascisti o comunque siano deceduti successivamente in seguito a ferite o malattie riportate durante la Lotta di Liberazione, purché ne siano personalmente degni.
I familiari di cui al comma precedente sono: il coniuge superstite e i discendenti diretti e, in difetto di questi, gli ascendenti diretti.
Articolo 23
Possono essere ammessi come soci con diritto al voto, qualora ne facciano domanda scritta:
a) coloro che hanno avuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o patriota o di benemerito dalle competenti commissioni;
b) coloro che nelle formazioni delle Forze Armate hanno combattuto contro i tedeschi dopo l’armistizio;
c) coloro che, durante la Guerra di Liberazione siano stati incarcerati o deportati per attività politiche o per motivi razziali o perché militari internati e che non abbiano aderito alla Repubblica Sociale Italiana o a formazioni armate tedesche.
Possono altresì essere ammessi come soci con diritto al voto, qualora ne facciano domanda scritta, coloro che, condividendo il patrimonio ideale, i valori e le finalità dell’A.N.P.I., intendono contribuire, in qualità di antifascisti, ai sensi dell’art. 2, lettera b), del presente Statuto, con il proprio impegno concreto alla realizzazione e alla continuità nel tempo degli scopi associativi, con il fine di conservare, tutelare e diffondere la conoscenza delle vicende e dei valori che la Resistenza, con la lotta e con l’impegno civile e democratico, ha consegnato alle nuove generazioni, come elemento fondante della Repubblica, della Costituzione e della Unione Europea e come patrimonio essenziale della memoria del Paese.
Articolo 24
L’ammissione dei soci, compresi i soci d’onore, di cui all’art. 22 e quelli di cui al secondo comma dell’art. 23, è deliberata dal Comitato provinciale. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla necessaria documentazione.
Quando speciali circostanze lo richiedono, il Comitato nazionale ha diritto di intervenire in merito all’ammissione dei soci, anche dopo che sia già intervenuta la deliberazione del Comitato provinciale.
Articolo 25
Il socio si impegna a corrispondere l’importo della tessera. Ove occorra, per la presenza di minoranze etniche, la tessera sarà stampata bilingue.
Articolo 26
Il socio ha diritto di godere di tutti i servizi assistenziali che l’Associazione organizzi sia direttamente sia a mezzo degli enti creati a tale scopo.
Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta motivata.
Articolo 27
Il socio che commette azioni disonorevoli, atti di indisciplina o viene meno agli impegni assunti ai sensi del secondo comma dell’art. 23, è passibile a seconda della gravità delle mancanze, di:
a) richiamo;
b) sospensione;
c) espulsione.
Articolo 28
La qualifica di socio si perde oltre che per espulsione, che ha effetto dalla data di notificazione del relativo provvedimento, anche per dimissioni, con decorrenza dal giorno successivo alla loro accettazione.
Articolo 29
L’organo competente a pronunciarsi in merito ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli 27 e 28 è il Comitato nazionale, su proposta del Comitato provinciale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 30
L’Associazione provvede ai suoi scopi con le quote sociali, le entrate patrimoniali e gli eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici e di privati. Il Comitato nazionale, i Comitati provinciali ed i Comitati di sezione, dal punto di vista patrimoniale, sono nel senso gestionale entità distinte tra di loro. Ciascun Comitato è quindi responsabile della gestione del proprio patrimonio, che deve essere amministrato in modo regolare e per fini statutari.
Articolo 31
L’importo della tessera sociale è fissato di anno in anno dal Comitato nazionale, che ne determina la ripartizione tra i vari organi periferici e centrali.
Articolo 32
La durata dell’esercizio finanziario corrisponde a quella dell’anno solare. Entro il 31 ottobre ed il 31 marzo i Comitati di sezione, i Comitati provinciali e il Comitato nazionale compileranno ed approveranno i rispettivi bilanci preventivi e consuntivi sia finanziari che economico-patrimoniali, redatti secondo la normativa applicabile.
Durante la vita dell’Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le attività previste dall’art. 8 comma 3 del D.Lgs 117/2017.
Articolo 33
La bandiera dell’Associazione è il tricolore d’Italia con la scritta, nella parte bianca, «ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA - COMITATO NAZIONALE O PROVINCIALE O DI SEZIONE».
I soci potranno fregiarsi di un distintivo secondo il modello autorizzato dal Comitato nazionale.
A seguito della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’Associazione avrà l’obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’acronimo “ETS” (Ente del Terzo Settore), in modo che la nuova denominazione dell’ente, dopo la sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà “ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA ETS”, in forma abbreviata “A.N.P.I. ETS”.
Articolo 34 Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dal Congresso nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.
In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe o fini di pubblica utilità, secondo delibera del Congresso nazionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 35 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, le disposizioni del D.Lgs del 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i. e le norme di legge vigenti in materia.
Regolamento nazionale ANPI
(in attuazione dell’art. 6, comma 2, lettera f, dello Statuto associativo)
Testo approvato dal Comitato Nazionale il 30 marzo 2012; modificato il 5 aprile 2019, il 12 settembre 2019 e il 29 ottobre 2022.
Articolo 1 - L’iscrizione
1. Tutti possono chiedere l’iscrizione all’ANPI, alle condizioni previste dallo Statuto (art. 23), salvo le limitazioni di cui appresso.
2. Il cittadino europeo è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento ufficiale da cui si desuma il possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’U.E.
3. Lo straniero (non cittadino dell’U.E.) deve dimostrare di essere regolarmente soggiornante (D. Lgs. 286/1998), esibendo permesso di soggiorno o carta di soggiorno, o quanto meno dimostrando documentalmente di aver già presentato la domanda per ottenere il permesso di soggiorno e di essere in attesa della risposta. Nell’ipotesi di permesso a tempo determinato, alla scadenza potrà essere revocato il provvedimento di iscrizione.
4. I giovani non ancora maggiorenni possono essere iscritti qualora abbiano avuto modo di collaborare con l’ANPI con significativo e continuativo impegno e dimostrazione di maturità e responsabilità.
5. La domanda di iscrizione è individuale e deve essere fatta su modulo stabilito dalla Segreteria nazionale, è rivolta alla sezione di competenza, che la approva e la trasmette al Comitato provinciale. Il Comitato dei garanti provinciale verifica le domande e ratifica l’iscrizione.
6. Salvo esplicite deroghe l’iscrizione avviene nella sezione del luogo di lavoro o di studio ovvero nella sezione del comune di residenza o, in caso di più sezioni operanti nello stesso comune, nella sezione del territorio ove si risiede. Qualora la sezione non esista o sia intercomunale, l’iscrizione dovrà avvenire nel comune di competenza, secondo una suddivisione del territorio stabilita dal Comitato Provinciale. Eventuali eccezioni, proposte e motivate dalla sezione interessata, devono essere esaminate e decise dal Comitato provinciale – o da suo organismo delegato – tenendo conto della natura e degli scopi dell’Associazione e delle circostanze di fatto alla base della proposta. Dalla documentazione per la richiesta di deroga devono risultare anche le circostanze a sostegno della effettiva possibilità del richiedente di partecipare anche fisicamente alle attività della sezione presso cui chiede l’iscrizione.
7. Le richieste di iscrizione pervenute on-line sono prese in considerazione con i criteri di cui al comma precedente.
Articolo 2 - Tessere particolari
1. Le tessere ad honorem sono attribuite esclusivamente in base ai requisiti stabiliti dall’art. 22 dello Statuto.
2. È istituita la tessera di “Amici dell’ANPI”, gratuita, segno di vicinanza alla Associazione e di condivisione dei suoi valori e obiettivi, riservata:
a) ai giovani non ancora maggiorenni che abbiano avuto modo di collaborare con l’ANPI con significativo impegno e dimostrazione di maturità e responsabilità;
b) a cittadini che abbiano collaborato con specifico significato e impegno ad attività particolarmente significative della sezione o del Comitato provinciale e/o cittadini
che si siano particolarmente distinti a livello nazionale nell’impegno antifascista e antirazzista, nella difesa della Costituzione, nella lotta per la legalità democratica;
c) a stranieri presenti sul territorio nazionale che hanno combattuto a fianco dei partigiani o negli eserciti di Liberazione e che hanno sempre ricevuto, a pieno titolo, la tessera della nostra Associazione;
d) a stranieri non cittadini dell’U.E., che non essendo dotati di permesso di soggiorno, risultino tuttavia residenti stabilmente sul territorio italiano da almeno tre anni.
3. La tessera “Amici dell’ANPI” non consente l’esercizio del diritto di voto né quello elettorale, attivo o passivo. La tessera comporta il diritto di essere informati delle attività anche interne dell’ANPI, di partecipare alle iniziative di confronto e discussione ed ai suoi congressi con diritto di parola. Non consente l’esercizio del diritto di voto né quello elettorale, attivo o passivo.
Articolo 3 - Diritti e doveri degli iscritti
1. Gli iscritti hanno il pieno diritto di partecipazione, di parola e di voto alle iniziative ed alle altre attività dell’ANPI. Nei congressi l’esercizio di tale diritto è organizzato secondo il regolamento congressuale approvato insieme alla loro indizione.
2. Gli iscritti sono titolari del diritto attivo e passivo di elezione agli organismi dirigenti ad ogni livello. Per accedere alle cariche direttive a livello di sezione occorre essere iscritti ed aver partecipato attivamente alla vita dell’Associazione da almeno un anno, per il livello provinciale da almeno due, per quello nazionale almeno cinque.
3. Ogni iscritto ha il dovere di contribuire alla vita, alla attività ed al finanziamento dell’ANPI, come fondamento materiale e politico della sua autonomia.
4. Gli iscritti sono tenuti a rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell’Associazione, nonché le decisioni assunte dagli organismi dirigenti.
5. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare anche in contraddittorio a tutte le fasi dei procedimenti disciplinari che li riguardino.
6. Non possono essere iscritti gli appartenenti ad associazioni segrete, ai sensi dell’art. 18 Cost. e dell’art. 18 della L. 17/1982, ovvero ad associazioni comunque denominate la cui composizione, finalità e azione siano incompatibili o in contrasto con i valori costituzionali e con gli scopi e le finalità dell’ANPI.
7. Non possono fare parte di organismi direttivi dell’ANPI iscritti anche ad altra Associazione partigiana operante in Italia. Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente, componente di Segreteria, Responsabile amministrativo e/o tesoriere, Coordinatore regionale, Coordinatore zonale, Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili con gli incarichi esecutivi di livello comunale, provinciale, regionale e nazionale ricoperti in partiti, movimenti politici, sindacati. Sono altresì incompatibili con tutti gli incarichi istituzionali elettivi a livello circoscrizionale, comprensoriale, comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo. Per l’appartenenza ad organismi esecutivi di Associazioni e di Cooperative, con gli incarichi esecutivi ricoperti nell’ANPI non si applicano le regole di incompatibilità sovraesposte salvo specifici casi da valutarsi da parte dell’organismo dirigente superiore rispetto all’incarico dell’interessato. All’atto dell’accettazione della candidatura in uno dei livelli istituzionali sopra indicati scatta automaticamente la sospensione dall’incarico nell’ANPI; in caso di elezione vi è la decadenza automatica dall’incarico ricoperto nell’Associazione.
Articolo 4 - Anagrafe degli iscritti
1. È costituita l’Anagrafe informatizzata degli iscritti, con lo scopo di:
- registrare e mantenere aggiornato il quadro complessivo della composizione sociale della Associazione;
- offrire uno strumento di lavoro ai Comitati provinciali.
2. L’inserimento dati avverrà a livello provinciale. Ogni Comitato Provinciale dovrà provvedere all’individuazione di un associato che si occuperà dell’inserimento dati e sarà successivamente incaricato di garantire il rispetto della normativa sulla privacy. Analogo incarico verrà conferito a livello nazionale.
3. Restano in funzione:
- il modulo per la richiesta di iscrizione, che deve prevedere l’accettazione esplicita al trattamento dei dati in rispetto della normativa sulla privacy;
- la consegna da parte delle sezioni locali, ai Comitati Provinciali, dei tagliandi delle tessere, debitamente compilati in ogni loro parte.
Articolo 5 - Le sezioni
1. La costituzione di una nuova sezione deve essere approvata dal Comitato provinciale competente per territorio. L’intesa, di cui all’art. 3, comma 3 dello Statuto, consiste in un atto espresso del Comitato provinciale.
2. Nel caso in cui vengano fatte domande di iscrizione da almeno 100 residenti in uno stesso Paese estero, il Comitato nazionale decide se autorizzare la costituzione di una sezione in quel Paese, con sede nella capitale o nella città di maggiore concentrazione degli iscritti. A quella sezione si applicano le norme dello Statuto e dei regolamenti previste per i comitati provinciali. Per la costituzione di eventuali successive sezioni si applicano le norme di cui all’art. 3 dello Statuto e si costituisce un coordinamento nazionale.
3. Le sezioni svolgono la loro attività ciascuna nel proprio ambito di competenza, territoriale ovvero di luogo di lavoro o studio, e sono impegnate per la positiva riuscita delle iniziative e campagne promosse dai livelli provinciale e nazionale. Ciascuna sezione è impegnata secondo i princìpi della autonomia politica e culturale dell’ANPI, della sua unità, del pluralismo ideale e politico e in base al carattere determinante di essere una Associazione che discute, agisce, cresce nel suo insieme.
4. Di massima ciascuna sezione è tenuta a segnalare preventivamente al Comitato provinciale le iniziative e le pubblicazioni, anche con mezzi informatici, impegnative del nome dell’ANPI. Analoga segnalazione deve essere fatta per la partecipazione di una sezione a manifestazioni promosse da altri soggetti, anche al fine di una valutazione comune. Eventuali contestazioni da parte del Comitato provinciale devono essere motivate da ragioni di coerenza con gli orientamenti nazionali o di opportunità relativamente alle dinamiche provinciali. Se richiesto dal Presidente della Sezione le contestazioni devono essere discusse nel Comitato direttivo della Sezione stessa alla presenza di un rappresentante del Comitato provinciale. Qualsiasi contenzioso deve essere affrontato con spirito unitario e antiburocratico. Ove non si arrivasse a un comune orientamento, la decisione finale spetta al Comitato provinciale e, in casi straordinari, al Comitato nazionale. Manifestazioni o altre iniziative promosse o cui abbiano aderito il Comitato provinciale o nazionale dell’ANPI non sono oggetto di ulteriore adesione da parte di singole sezioni. In presenza di due o più sezioni nelle città capoluogo, le iniziative che interessano due o più sezioni devono essere obbligatoriamente coordinate dai Comitati provinciali.
5. L’intitolazione della sezione, di norma, va dedicata tenendo in considerazione uomini e donne dell’Antifascismo e/o della Lotta di Liberazione locale o nazionale oppure a fatti e/o vicende legate all’Antifascismo e alla Lotta di Liberazione locali e/o Nazionali.
Articolo 6 - Assemblee e Congressi
1. Il Comitato provinciale è tenuto a convocare l’assemblea di tutti i Comitati direttivi di sezione per lo meno una volta all’anno.
Il Comitato nazionale è tenuto a convocare l’assemblea di tutti i Comitati provinciali, anche con più assemblee, al fine di coprire capillarmente l’intero territorio nazionale, almeno una volta all’anno.
L’assemblea ordinaria annuale della sezione, di cui all’art. 16 dello Statuto, deve procedere, prima dell’inizio dei lavori, alla nomina di un Presidente dell’Assemblea. L’ordine del giorno deve prevedere: esame dell’attività svolta nel corso dell’anno; programma di lavoro e iniziative previste per il nuovo anno; discussione sulla situazione politica e i compiti della Associazione; esame e approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.
2. Le proposte per nuovi organismi dirigenti o per la integrazione di quelli esistenti devono essere formulate da una commissione elettorale nominata dalla assemblea all’inizio dei lavori.
3. Il Comitato nazionale ovvero il Comitato provinciale può approvare un documento politico da sottoporre alla discussione delle assemblee annuali.
4. Il Comitato nazionale convoca il Congresso nazionale, ex art. 4 dello Statuto, determinandone le modalità di svolgimento con l’approvazione del relativo regolamento.
5. Il regolamento congressuale indica l’ordine del giorno del congresso e i criteri e le modalità di elezione dei delegati. Ogni Comitato provinciale approva il regolamento per lo svolgimento del proprio congresso.
Articolo 7 - Gli organi dell’Associazione
1. I Comitati provinciali sono tenuti ad organizzare attività formative volte alla valorizzazione dell’antifascismo, della pace, della Resistenza e della Guerra di Liberazione, alla conoscenza, attuazione, rispetto e difesa della Costituzione.
2. I dirigenti dell’ANPI, a tutti i livelli, hanno il dovere della conoscenza della storia della Resistenza in generale e, in particolare quella svolta nella loro provincia.
3. L’ANPI è impegnata a rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono alla parità di genere, a partire dalla vita dell’Associazione. Nella composizione degli organismi dirigenti a tutti i livelli si ribadisce l’impegno a rispettare la clausola di non prevalenza. Nessun genere può essere rappresentato di norma meno del 40%.
4. Il componente di un organismo dirigente, a qualsiasi livello, assente ingiustificato per tre volte è automaticamente decaduto.
5. Gli organismi dirigenti a tutti i livelli, oltre a scegliere tra i propri componenti il Presidente, procedono alla nomina di un vicepresidente vicario, scelto tra i vicepresidenti, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
6. Titolare delle decisioni politiche, in coerenza con gli orientamenti e le decisioni nazionali, è il Comitato, a ciascuno dei livelli congressuali previsti dallo Statuto: sezionale, provinciale, nazionale. Situazioni o condizioni di particolare urgenza ovvero emergenza possono essere decise dal Presidente, anche ricorrendo le circostanze di cui al successivo comma 7; in
questo caso, il Comitato, nella sua prima riunione utile, procederà alla conferma o meno delle decisioni assunte.
7. Ad ogni livello congressuale della Associazione, i vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e svolgono funzioni di rappresentanza politica e istituzionale. I vicepresidenti e la segreteria, su impulso del Presidente possono svolgere funzioni di carattere istruttorio delle decisioni di competenza del Comitato di corrispondente livello.
8. I componenti del Comitato nazionale hanno diritto di essere informati delle iniziative che si svolgono nel proprio ambito regionale.
Articolo 8 - Gli organismi di coordinamento
1. Il Comitato regionale, ove costituito, svolge – oltre a quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto – funzioni di supporto ai Comitati provinciali in relazione al consolidamento ed allo sviluppo della Associazione, su richiesta dei Comitati provinciali ovvero del Comitato nazionale.
2. In ottemperanza a quanto previsto dal Documento approvato al Congresso Nazionale di Torino e in continuità con l’esperienza storica dell’Associazione, è costituito il Coordinamento nazionale delle donne dell’ANPI come strumento di confronto, elaborazione, proposta ed iniziativa e come luogo di partecipazione attiva delle donne alla vita dell’associazione e di rapporto solidale tra le generazioni. Il coordinamento femminile, che non si configura come organo statutario, interagisce e collabora con gli organi dirigenti al fine di rafforzare ed arricchire la cultura e l’iniziativa politica dell’associazione, di valorizzare la storia e la memoria delle donne della Resistenza, di sostenere l’impegno per una compiuta cittadinanza delle donne nella democrazia, di partecipare alla rete dei movimenti e delle associazioni delle donne della società civile e della politica. Del coordinamento donne fanno parte le componenti del Comitato nazionale, della Commissione di Garanzia, effettive e supplenti, le Presidenti dei Comitati provinciali o loro delegate, le responsabili regionali e di aree metropolitane dei coordinamenti donne ove costituiti, una rappresentante delle sezioni estere. Laddove il Coordinamento regionale delle Donne non sia stato costituito va comunque garantita la presenza di almeno una componente di Coordinamento per ogni Regione indicata dai Coordinamenti territoriali istituiti. Forme, tempi, programmi di lavoro del Coordinamento femminile sono determinati in autonomia dalle compagne. La Responsabile del Coordinamento nazionale deve essere componente del Comitato Nazionale. Anche a livello provinciale possono essere costituite forme di coordinamento delle donne.
3. Si possono altresì costituire, nel rispetto dell’autonomia delle Sezioni territoriali, Coordinamenti di Zona, con funzioni di supporto organizzativo ed in stretta collaborazione con il Comitato Provinciale.
Articolo 9 - Gli organismi di garanzia
1. In attuazione dell’art. 29 dello Statuto, a livello nazionale e provinciale della Associazione il corrispondente Comitato nomina una Commissione di garanti dei diritti della Associazione e degli iscritti, composta da non meno di tre componenti e comunque in numero dispari. I membri della Commissione dei garanti a livello nazionale non possono essere membri del Comitato nazionale e i membri delle Commissioni provinciali di garanzia non possono essere membri dei rispettivi Comitati provinciali.
2. La Commissione svolge una funzione istruttoria nel corso della quale può acquisire documentazione e informazioni e procedere ad audizioni anche in contraddittorio. Agisce su segnalazione e impulso da parte di iscritti venuti a conoscenza di fatti rilevanti ai fini di
interventi - anche di tipo disciplinare - a tutela dell’Associazione; agisce, altresì, su impulso del Comitato competente.
2bis. La Commissione di Garanzia nazionale è competente per l’esame di ogni questione che abbia carattere e/o rilevanza nazionale, ovvero riguardi il Presidente di un Comitato Provinciale o un Coordinatore regionale o un componente del Comitato Nazionale.
2ter. A dirimere le questioni di competenze tra diversi organi di garanzia provvede inappellabilmente il Comitato Nazionale ovvero, in caso di urgenza, il Presidente Nazionale.
3. Le pratiche disciplinari “locali” devono essere istruite dalla competente Commissione Provinciale di garanzia, ma la proposta finale deve essere indirizzata al Comitato Nazionale, unico competente, a norma di Statuto (art. 29) ad adottare provvedimenti disciplinari.
4. In ottemperanza all’art. 3, comma 5, del Regolamento, quando si apre una procedura disciplinare in fase istruttoria, il Presidente della Commissione di garanzia ne dà notizia al Presidente Nazionale o al Presidente Provinciale (a seconda della competenza) che, a nome dell’ANPI, ne informa l’interessato. Si considera aperta la procedura disciplinare quando la Commissione istruttoria, compiuta la prima delibazione ed i primi accertamenti documentali decide di procedere ad una formale istruttoria.
5. L’esito degli accertamenti svolti e la proposta di deliberazione per il Comitato sono motivati in forma scritta. Sulla proposta vota a maggioranza il Comitato competente.
Articolo 10 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento è vigente a far data dal 2 maggio 2012 in attuazione dell’art. 6, comma 2, lettera f, dello Statuto associativo; modificato il 5 aprile 2019, il 12 settembre 2019 e il 29 ottobre 2022.

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La costituzione
Tesseramento2024
Memoriale ANPI
Lucia Sarzi
25 Aprile 2023